Statuto e regolamenti di Nuovi Panorami

Associazione per le iniziative culturali e sociali - Roma

L'associazione era stata già costituita in base agli accordi fra gli associati. Tali accordi furono formalizzati dall' assemblea dei soci del 21-1-2000. In data 29/2/2000 tale statuto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro (n 22511) il testo che segue. Sono riportate in neretto le integrazioni deliberate dall'assemblea straordinaria del 23 -5- 02 in base ad ordine del giorno sottoscritto da numerosi soci. Tale ultima parte e' stata sottoscritta in forma autentica. Il regolamento di dettaglio (integrativo dello statuto) è stato modificato con delibere del marzo 2005.

art 1) il seguente documento disciplina le attività dell'associazione culturale Nuovi Panorami- associazione ex art 36 cod. civ - per le iniziative culturali e sociali; sede legale in Roma.

art 2 ) l'associazione ha lo scopo prevalente di favorire, promuovere ed attuare gli interessi degli associati in campo culturale. (*) Altresì l'associazione si pone obiettivi condivisi dalla generalità degli associati volti alla tutela dei beni culturali ed al sostegno di specifici temi sociali individuati dall'assemblea sociale (sono incluse nell'attività di tutela dei beni culturali le iniziative di promozione/valorizzazione);

(*) attività  ovviamente compatibili con riferimento alle norme che disciplinano gli enti non commerciali

art 3 ) per il raggiungimento delle finalità statutarie, l'associazione si può articolare in sezioni specializzate costituite con delibera del Comitato d'Iniziativa. L'associazione altresì ,anche tramite convenzioni con altri enti, cura servizi a vantaggio degli associati. Infine l'associazione può curare la conoscenza di quelle materie tecniche e giuridiche che risultino utili al corretto e pieno esercizio dei diritti individuali. Conseguentemente può anche organizzare corsi e seminari a tale scopo finalizzati. L'associazione può aderire solo ad altre organizzazioni indipendenti; non può avere fini di lucro ne' puo' distribuire avanzi di gestione (alle iniziative organizzate dall'associazione possono partecipare i soli soci ovvero coloro che sono invitati a titolo gratuito. I corrispettivi eventualmente pagati dai soci per specifiche attività sono comunque fissati in misura non superiore ai costi di diretta imputazione. Il divieto di distribuire avanzi di gestione si intende esteso all'eventuale fondo comune permanente e alle riserve).

Art 3 bis) premesso che l'associazione si finanzia correntemente con i soli apporti dei suoi soci, gli eventuali avanzi delle gestioni annuali riportati a nuovo e dettagliati nel bilancio possono essere utilizzati per attività istituzionali o di tipo umanitario. L'accettazione di contributi erogati da enti pubblici, di elargizioni da parte di enti e persone fisiche, lasciti, donazioni e similia deve essere approvata dall'assemblea dei soci che contestualmente ne determina la destinazione. Tali eventuali poste sono evidenziate nel bilancio dell'associazione secondo i principi contabili gia' delineati con la delibera del 15 marzo 2002 (vedi in calce) . Nota: l'assemblea straordinaria ha pure stabilito che il bilancio sara' sottoposto all'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

Art 4 ) l'adesione all'associazione sia di persone fisiche che di enti è comunque prevista con la qualità di soci ordinari con diritto di voto. L'ammissione è proposta da almeno un socio ed è deliberata dal Comitato d'Iniziativa o straordinariamente dal Presidente. L'adesione ad una o piu' sezioni è facoltativa ma deve essere effettuata con le modalità previste dai regolamenti. Agli associati partecipanti all'assemblea del 9 giugno 1998 ed alla successiva fase organizzativa, il regolamento riconoscerà diritti onorifici compatibili con le finalità sociali (i diritti onorifici spettanti a tali soci non possono indurre alcun beneficio economico ne' possono contrastare con il principio che l'associazione riconosce effettività al rapporto associativo),

art 5) i contributi annuali al fondo comune dell'associazione ed i contributi periodici per il funzionamento delle sezioni sono determinati dal Comitato d'Iniziativa in base agli indirizzi espressi dall'assemblea. La morosità relativamente alla quota annuale implica le sanzioni previste dai regolamenti interni, il mancato pagamento dei contributi periodici implica l'esclusione dalle attività delle sezioni. I contributi d'ingresso pagati dai nuovi associati concorrono al fondo comune permanente. L'adesione dei soci (comunque ordinari e con diritto di voto singolo) si intende a tempo indeterminato ed a titolo personale (relativamente a questa definizione, l'assemblea con delibera di rango statutario ha precisato che, ovviamente, le quote sociali non sono trasferibili e che comunque non sono rivalutabili).

 Il socio viene considerato dimissionario se per due anni non ha partecipato in alcun modo alle attivita' sociali (NOTA : OVVIAMENTE FRA QUELLE CHE, IN BASE ALLE LEGGI, POSSONO ESSERE CONSIDERATE  " ISTITUZIONALI") e la sua decadenza e' definitiva trascorsi tre mesi dalla nota del Comitato di Garanzia.

Art 4 bis) ai fini dell'ammissione di nuovi soci, gli organi sociali effettuano valutazioni organizzative e non possono fare alcuna discriminazione di carattere sociale od economico. L'organizzazione sociale si fonda sui seguenti criteri:

  1. principio federativo (ogni socio deve in genere far riferimento ad un gruppo amichevolmente costituito)
  2. gli incarichi elettivi sono a titolo gratuito e tutti gli associati concorrono alle finalità comuni;

L'adesione di artisti implica comunque la conoscenza del documento denominato "preambolo per un manifesto artistico" . Le quote sociali non sono rimborsabili neanche in caso di scioglimento.

Art 6) oltre all'assemblea dei soci sono organi dell'associazione: a ) il presidente; b) il comitato d'iniziativa; c) le sezioni specializzate. L'assemblea può altresì nominare un comitato di garanzia che è incaricato delle funzioni di controllo;

Art 7) l'assemblea ordinaria degli associati e' convocata dal presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e della relazione sociale. Ogni tre anni provvede all'elezione del Presidente e del Comitato di Garanzia. Gli associati che non ricoprono incarichi sociali possono liberamente delegare altri soci. I regolamenti interni possono liberamente delegare altri soci. I regolamenti interni possono stabilire che alcune votazioni solo consultive possono essere effettuate per posta. Le assemblee parziali degli aderenti alle sezioni nominano i loro responsabili eventualmente proposti dal Presidente sulla base delle loro competenze;

Art 8) il presidente ha la rappresentanza dell'associazione anche ai fini dell'art 36 Codice Civile e coordina, unitamente al Segretario Organizzativo da lui eventualmente designato, il Comitato d'Iniziativa; puo' essere stabilito un quorum minimo per l'elezione del presidente;

Art 9) Il Segretario Organizzativo provvede al funzionamento ordinario dell'associazione con i poteri che gli sono delegati dal presidente; in caso d'impedimento del presidente, affianca il vice-presidente nominato, fra i suoi componenti, dal Comitato d'Iniziativa:

Art 10) il Comitato d'Iniziativa è costituito dal Presidente, dal Segretario Organizzativo, dai responsabili di sezione e da un massimo di tre soci cooptati. Il comitato d'iniziativa che è pienamente insediato con la ratifica dell'assemblea provvede all'organizzazione generale delle iniziative ed alle attività previste dallo statuto e dalle delibere assembleari. Il Comitato di Garanzia partecipa alle sue riunioni quando ciò sia opportuno ovvero quando almeno dieci associati richiedano la discussione di un determinato argomento ovvero quando sia proposta un'assemblea straordinaria ex art 20 cod.civ;

Art 10 bis) in considerazione dei principi democratici di tipo federativo al quale si ispira l'associazione, sono componenti del Comitato d'Iniziativa, oltre i responsabili delle sezioni specializzate, anche i responsabili (liberamente eletti dalle assemblee parziali) delle sezioni periferiche che si costituiscono sulla base di regole fissate dall'assemblea . Sono riferibili all'associazione le sole attività che sono formalmente precisate dagli organi sociali.

 

Art 11 ) ogni atto che per legge o per regolamenti non sia di esclusiva competenza del Presidente, deve essere sottoscritto dal presidente e da un altro componente del Comitato d'Iniziativa. Il Vice-Presidente può sostituire il Presidente per gli atti rivolti all'esterno previa autorizzazione del Comitato di Garanzia o dell'assemblea;

Art 12) Il Comitato di Garanzia relaziona agli associati in ordine al funzionamento del Comitato d'Iniziativa e delle sezioni; svolge altresì funzioni di controllo amministrativo. Nel caso di controversie fra associati puo' svolgere funzioni di arbitrato. Il comitato altresì verifica le liste degli associati;

Art 13) per il recesso dalla qualita' di socio si applicano le disposizioni del Codice Civile (artt 24 e 37). In caso di scioglimento dell'associazione le eventuali disponibilita' dell'associazione, sentito nel caso l'apposito organismo governativo, sono destinate a fini di pubblica utilita' individuati dai soci;

Art 13 bis) l'eventuale scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea che all'occorrenza può anche autoconvocarsi. Contestualmente allo scioglimento l'assemblea nomina un liquidatore che destina l'intero patrimonio a fini di pubblica utilità. Con la stessa delibera è nominato un garante.

Art 14) i regolamenti interni sono adottati dal Comitato d'Iniziativa sentito il Comitato di Garanzia o , se questo non è stato eletto, una rappresentanza di soci;

Art 15) lo statuto può essere modificato dall'assemblea in prima convocazione con la maggioranza degli associati, in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

In relazione all'attuale situazione organizzativa dell'associazione ed alla mancanza di una sede sociale, per la necessaria pubblicità gli atti sociali saranno riassuntati in sito internet e saranno disponibili presso appositi delegati organizzativi. Per le previsioni di dettaglio si fara' riferimento a quanto convenuto il 21 gennaio 2000 ed acquisito agli atti sociali. L'associazione non ha patrimonio.

REGOLAMENTO DI DETTAGLIO

(assemblea dei soci 21-1-2000)(modifiche marzo 2005)

a parte quanto di fatto superato con le modifiche statutarie, le norme di rango inferiore ancora applicabili sono le seguenti:

  1. I soci minorenni, senza diritto di voto, iscritti gratuitamente al libro soci, pagano eventualmente la sola quota annuale. Comma a: ferme le disposizioni di legge e quelle staturiamente previste in base alle quali in caso di liquidazione dell'associazione, l'intero patrimonio è destinato a finalità pubbliche, i singoli soci non possono detenere più di una quota del fondo comune e le stesse quote non sono rivalutabili. I contributi annuali degli enti collettivi aderenti all'associazione sono concordati anche convenzionalmente e possono essere pagati anche ratealmente. Le erogazioni liberali e le entrate derivanti da iniziative di tipo promozionale sono principalmente destinate ad attività istituzionali di tipo ideale;.

  2. I diritti onorari previsti dallo Statuto per gli associati che parteciparono all'assemblea del 9 giugno 1998 sono estesi- anno per anno - ai soci che in base agli accordi del 9-2-02 ed alle previsioni della Legge 383/2000 collaborano gratuitamente - in modo prolungato ed efficace- alle attività dell'associazione ovvero svolgono opera di volontariato per le finalità di promozione e tutela dei beni culturali previste dall'art 2 dello statuto. Alcuni di questi diritti onorari sono altresì previsti per i soci sostenitori già istituiti con delibera del 7 marzo 2003. I maggiori contributi dei soci sostenitori- fissati anno per anno- sono destinati esclusivamente al sostegno delle finalità ideali staturiamente previste (promozione e tutela dei beni culturali ed artistici, attività socio umanitarie). L'adesione come soci sostenitori è consentita ai soci iscritti da almeno un anno. Il comitato esecutivo, sentito il Comitato di Garanzia, determina il compatibile contenuto di tali diritti onorari; Comma b2 : Le possibili iniziative di carattere sociale-umanitario staturiamente previste sono annualmente proposte dal Vice-Presidente coadiuvato da due soci nominati dal Comitato Esecutivo; 

  3. Il socio che non ha pagato la quota dell'anno in corso (ma non e' decaduto) non puo' partecipare alle attivita' sociali ma ha diritto di voto nelle assemblee convocate per lo statuto o per l'elezione del presidente; ( nota: i soci solo registrati ovvero morosi possono partecipare in via del tutto occasionale ad iniziative solo istituzionali se le modalità della loro partecipazione sono tali da non incidere sul budget dell'associazione)

  4. L'elezione del presidente e' valida se all'assemblea partecipano o sono rappresentati almeno un quarto degli aventi diritto. Per le assemblee straordinarie fra la prima e la seconda convocazione, salvo diversa determinazione assembleare, dovranno decorrere almeno sei giorni;
  5. La corrispondenza dell'associazione e' normalmente sottoscritta dal Presidente; le comunicazioni dirette agli associati e le lettere che non impegnano l'associazione possono essere sottoscritte dal Vice-Presidente anche nel caso di assenza temporanea del Presidente. Negli altri casi si applica lo statuto.
  6. Per la girata all'incasso di assegni bancari e similia intestati all'associazione possono provvedere correntemente e disgiuntamente il Presidente, il Vice-Presidente od il Segretario Organizzativo. Nel caso l'associazione abbia un c/c bancario o postale i poteri di firma sono stabiliti dal Comitato d'Iniziativa;
  7. le norme di dettaglio possono essere eventualmente modificate se l'assemblea approva due volte e a distanza di almeno dieci giorni gli emendamenti proposti.

 

DELIBERA ASSEMBLEA 27-4-01

In seno al Comitato d'Iniziativa e' costituito un Comitato Ristretto funzionante in Roma Eur per le attivita' correnti dell'associazione.

DELIBERA ASSEMBLEA STRAORDINARIA 15-3-02

E' prevista con speciale status regolamentare la seguente norma: " Il rendiconto annuale si compone del conto economico e dello stato patrimoniale. Nel primo sono riepilogati , fra le entrate, i contributi ordinari, i contributi per il fondo comune ed i contributi finalizzati. Per le uscite sono riportate le spese per le iniziative culturali, quelle per le spese amministrative ed organizzative, le elargizioni per le iniziative umanitarie, gli accantonamenti (inclusi quelli al Fondo Comune). Nello stato patrimoniale sono esposti all'attivo: i depositi (anche cauzionali), i beni eventualmente posseduti, le disponibilita' , eventuali crediti nei confronti dei soci ecc. Al passivo sono invece esposti: il fondo comune, gli accantonamenti (anche per spese future), eventuali debiti. Maggiori dettagli possono essere previsti con provvedimenti ordinari del Comitato d'Iniziativa sentito eventualmente il Comitato di Garanzia ";

enti associati:

GRUPPI ARCHEO RASENNA

In data 14-2-02 e' stato annotato ai verbali dell'associazione che i Gruppi Archeo Rasenna (che aderiscono all'associazione come ente) hanno inviato per conoscenza ed a mezzo raccomandata del 9-2-02 il loro nuovo regolamento. Con tale nuovo regolamento i G.R. si sono costituiti in una FEDERAZIONE di gruppi e comitive. La federazione ha la sede ideale in Segni (Rm) dove annualmente tutti gli aderenti ai Gruppi autonomi si riuniscono in congresso.  La struttura dei G.R e' informale e possiede una piccola biblioteca specializzata.

ROMANA MIRABILIA
anche questa associazione avevo aderito al progetto di N.P.; recentemente tuttavia l'associazione ha cessato l'attività;